Consorzi: deposito della Situazione Patrimoniale entro il 2 Marzo 2015

Consorzi: deposito della Situazione Patrimoniale entro il 2 Marzo 2015

Entro il 2 marzo 2015 (primo giorno lavorativo successivo alla scadenza di sabato 28 febbraio 2015), i consorzi con attività esterna, di cui agli articoli 2612 e seguenti del Codice Civile, devono depositare presso il Registro delle imprese la situazione patrimoniale al 31 Dicembre 2014.
Si precisa che l’espressione “situazione patrimoniale” contenuta nel Codice civile equivale a quella del bilancio delle società di cui all’art. 2423 C.C. in forza del richiamo letterale contenuto nell’articolo 2615-bis C.C. alle “norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni”, il quale comprende, oltre allo stato patrimoniale, anche il conto economico e la nota integrativa.
L’adempimento non comporta invece il deposito del verbale di approvazione della situazione patrimoniale nè dell’elenco dei consorziati.
Lo stato patrimoniale e il conto economico vanno presentati nel formato elaborabile XBRL secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 10 dicembre 2008, mentre la nota integrativa va allegata in formato PDF/A, in quanto l’obbligo di presentarla in formato XBRL decorrerà a partire dal 3 marzo 2015.
Nel caso in cui il Consorzio svolga attività di garanzia collettiva dei fidi gli amministratori devono redigere il bilancio d’esercizio con l’osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle SPA e depositare l’elenco dei consorziati riferito alla data di approvazione del bilancio. Il relativo deposito presso il Registro delle imprese dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di approvazione.
L’adempimento relativo al deposito della situazione patrimoniale sconta l’imposta di bollo virtuale di euro 65,00, mentre i diritti di segreteria ammontano a euro 62,70 per deposito telematico, a euro 92,70 su supporto informatico.
Ai soggetti obbligati che omettono di eseguire il deposito della situazione patrimoniale entro i termini previsti verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dal comma 2 dell’art. 2630 C.C., come modificato dalla Legge 11 novembre 2011 n. 180, che è pari:
– ad euro 91,56 per ogni soggetto obbligato al deposito, se l’adempimento viene effettuato tra il 31° ed il 60° giorno successivo alla scadenza del termine;
– ad euro 274,66 per ogni soggetto obbligato al deposito, se l’adempimento viene effettuato dal 61° giorno successivo alla scadenza del termine.