DURC: dal 1° Luglio 2015 rilascio in tempo reale
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, il decreto 30 gennaio 2015, recante “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)”.
Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti I.N.P.S. e INAIL e la Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE), è stato emanato in attuazione dell’art. 4, comma 2, del D.L. n. 34/2014, convertito dalla L. n. 78/2014.
Il Decreto, in particolare, disciplina:
- soggetti abilitati;
- verifica di regolarità contributiva;
- requisiti di regolarità;
- assenza di regolarità;
- procedure concorsuali;
- modalità di verifica;
- cause ostative alla regolarità;
- esclusioni.
Dal 1° luglio 2015 sarà possibile ottenere il DURC in tempo reale. Grazie alla nuova procedura, operativa dopo 30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto in questione, sarà attiva una procedura online per ottenere, in tempo reale, una certificazione di regolarità contributiva che avrà una validità di 120 giorni e potrà essere utilizzata per ogni finalità richiesta dalla legge (erogazione di sovvenzioni, contributi ecc., nell’ambito delle procedure di appalto e nei lavori privati dell’edilizia, rilascio attestazione SOA) senza bisogno di richiederne ogni volta una nuova.
Sarà inoltre possibile utilizzare un DURC ancora valido, sebbene richiesto da altri soggetti, scaricabile liberamente da Internet.
Il documento generato con la nuova procedura online sostituisce ad ogni effetto il DURC previsto:
– per l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere;
– nell’ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell’edilizia;
– per il rilascio dell’attestazione SOA.
Il Documento generato ha validità di 120 giorni dalla data effettuazione della verifica ed è liberamente consultabile tramite le applicazioni predisposte dall’INPS, dall’INAIL e dalla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE) nei rispettivi siti internet.
La verifica è attivata dai soggetti abilitati, in possesso di specifiche credenziali, tramite un’unica interrogazione negli archivi dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse edili che, anche in cooperazione applicativa, operano in integrazione e riconoscimento reciproco, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare.
La verifica può essere effettuata, per conto dell’interessato, da un consulente del lavoro, da coloro che sono iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonchè dagli altri soggetti abilitati da norme speciali.
L’INPS, con un comunicato del 5 giugno 2015, Prot, 45482, ha chiarito che l’intero iter di definizione dovrà necessariamente essere completato entro 30 giorni dall’istanza di verifica.