Equitalia: riapertura dei termini per la rateizzazione delle cartelle scadute
I contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione delle cartelle esattoriali negli ultimi due anni potranno essere riammessi al beneficio della rateazione in qualsiasi momento saldando le rate scadute. Lo comunica Equitalia in un comunicato del 22 ottobre 2015 con il quale si precisa precisa la portata delle novità introdotte dal decreto legislativo n. 159/2015 “Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione” entrato in vigore il 22 ottobre.
Nuova finestra per le rateazioni revocate. Chi e’ decaduto dal piano di rateizzazione tra il 22 ottobre 2013 e il 21 ottobre 2015, può chiedere nuovamente una dilazione delle somme non versate fino a un massimo di 72 rate mensili presentando una apposita domanda entro il 21 novembre 2015. I moduli sono disponibili presso gli sportelli di Equitalia oppure nella sezione Rateizzazione – Modulistica presente nell’ Area Cittadini e nell’ Area Imprese del sito del gruppo Equitalia. Va tuttavia precisato che la riammissione ai benefici della rateazione comporta alcune limitazioni rispetto alle regole generali sulla rateizzazione: il nuovo piano concesso infatti non e’ prorogabile e si decade in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive.
La riapertura dei termini per ottenere una nuova rateizzazione in caso di precedente decadenza dal beneficio offre importanti vantaggi, infatti il contribuente in regola con i pagamenti a rate non viene considerato inadempiente con gli enti creditori ed Equitalia non iscrive fermi amministrativi o ipoteche, né attiva altre procedura di riscossione. Inoltre è possibile richiedere ad enti quali INPS, INAIL e Cassa Edile il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva ) e all’Agenzia delle Entrate il Certificato di Regolarità Fiscale per partecipare liberamente a gare e appalti.
Per quanto riguarda invece le nuove rateizzazioni la riammissione e’ sempre possibile. Per i piani concessi a partire dal 22 ottobre 2015, la rateizzazione decade con il mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive. Tuttavia, pagando le rate che risultano scadute, è possibile chiedere un nuovo piano di dilazione e riprendere i pagamenti.
Stop ai pagamenti in caso di sospensione. Il contribuente che ha ottenuto una sospensione giudiziale o amministrativa può interrompere i pagamenti delle rate, limitatamente ai tributi interessati, per tutta la durata del provvedimento. Allo scadere della sospensione puo’ chiedere di rateizzare il debito residuo fino a un massimo di 72 rate.