Fatture nei confronti della Pubblica Amministrazione: dal 1° Gennaio 2015 introdotto lo “split payment”
Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell’articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l’imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
E’ questo il testo del nuovo art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, aggiunto dall’art. 1, comma 629, lett. b), della L. n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015).
Soggetti interessati allo split payment sono tutti i fornitori della Pubblica Amministrazione che dal 1° gennaio 2015, pur avendo emesso regolare fattura con addebito di IVA, incasseranno solo l’imponibile; sarà infatti la stessa pubblica amministrazione a versare l’IVA all’Erario invece che al fornitore.
A favore dei fornitori interessati dalla disposizione in esame, per effetto delle modifiche apportate all’art. 30, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 633/1972, vi è la possibilità di richiedere il rimborso del credito IVA, all’atto della presentazione della dichiarazione ovvero trimestralmente.
Per gli enti pubblici cessionari o committenti che omettono o ritardano il versamento dell’IVA, è prevista l’applicabilità delle sanzioni di cui all’art. 13, D.Lgs, n. 471/1997 e la riscossione delle somme dovute mediante l’atto di recupero di cui all’art. 1, comma 421, L. n. 311/2004.
Alcuni fornitori vengono esentati dall’applicazione dello split payment: si tratta dei fornitori che sulle proprie prestazioni sono soggetti a ritenuta alla fonte, come i professionisti, e dei fornitori che sulle proprie forniture applicano il reverse charge.
L’operatività della norma è soggetta all’autorizzazione dell’Unione europea.
Attenzione: lo split payment si applicherà non solo alle fatture emesse dal 1° gennaio 2015 ma anche alle operazioni per le quali l’imposta è “esigibile” dal 1° gennaio 2015, cioè a tutte quelle fatture che al 31 dicembre risultano sospese.