Gestione Separata INPS: aliquote contributive per il 2015
L’INPS, con la circolare n. 27 del 5 febbraio 2015, fissa le aliquote contributive, massimale e minimale di reddito per l’anno 2015 dagli iscritti alla Gestione Separata.
L’art. 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto che, per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, l’aliquota contributiva e di computo è elevata per l’anno 2015 al 30 per cento.
Tra i soggetti interessati sono compresi anche i lavoratori autonomi titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), al comma 491, ha modificato quanto già disposto in base al combinato dell’art. 2, comma 57 della legge 28 giugno 2012, n. 92 e dell’art. 46 bis, comma 1, lett. g), del D.L. n. 83/2012, convertito dalla L. n. 134/2012; conseguentemente, per le citate categorie, l’aliquota per il 2015, è stabilita al 23,50 per cento.
Pertanto, le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione Separata per l’anno 2015, sono complessivamente fissate come segue:
Liberi professionisti e Collaboratori:
– Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie: 30,72% (30,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva);
– Soggetti titolari di pensione (diretta e indiretta) o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie: 23,50%.
Il massimale di reddito su cui applicare le aliquote, è fissato, per il 2015 in euro 100.324,00, mentre il minimale di reddito è pari a euro 15.548,00.
Restano invariati per l’anno in corso:
– la ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente, stabilita nella misura rispettivamente di un terzo e due terzi;
– le scadenze dei pagamenti che per le ditte committenti è il 16 del mese successivo a quello di effettiva
corresponsione del compenso; mentre per i professionisti iscritti alla Gestione Separata, l’onere contributivo è a carico degli stessi ed il versamento deve essere eseguito alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi.