Gestione Separata INPS: ridotta l’aliquota contributiva 2015 per i professionisti con partita IVA
L’art. 10-bis della L. n. 11/2015, di conversione del D.L. n. 192/2014 (c.d. “Milleproroghe“) ha provveduto a sostituire il primo periodo dell’articolo 1, comma 744, della L. n. 147/2013, stabilendo che «Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria ne’ pensionati, l’aliquota contributiva, di cui all’articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, e’ del 27 per cento per gli anni 2014 e 2015, del 28 per cento per l’anno 2016 e del 29 per cento per l’anno 2017».
E’ importante ricordare che la riforma del mercato del lavoro (L. n. 92/2012, c.d. “Riforma Fornero”) ha stabilito una graduale elevazione del carico contributivo, al fine di arrivare, nel 2018, al 33% (cui va aggiunto uno 0,72% destinato al fondo maternità e assegni familiari). L’obiettivo era evidentemente quello di disincentivare il lavoro precario a favore di quello da dipendente.
L’aliquota per il 2014 sarebbe dovuta passare dal 27,72 al 28,72%. Ma la legge di Stabilità 2014 (n. 147/2013), limitatamente ai collaboratori titolari di partita IVA, ha offerto uno sconto, lasciando l’aliquota ferma nella stessa misura stabilita per il 2013 (e cioè al 27,72%). Per cui nel 2015, come previsto, il carico contributivo è salito al 30,72% per tutti gli altri.
La L. n. 11/2015 blocca invece l’aliquota per il 2014 e il 2015 al 27% (+ 0,72% destinato al fondo maternità e assegni familiari) e prevede un punto percentuale di aumento nel 2016 e nel 2017.
Pertanto, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata INPS che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria ne’ pensionati, l’aliquota contributiva, sarà:
– del 27% per gli anni 2014 e 2015,
– del 28% per l’anno 2016 e
– del 29% per l’anno 2017.
Riassumendo, le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione Separata per l’anno 2015, sono attualmente fissate come segue:
– Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie: 27,72% (27,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva);
– Soggetti titolari di pensione (diretta e indiretta) o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie: 23,50%.
La riduzione riguarda esclusivamente coloro che non siano né pensionati, né iscritti ad altre gestioni pensionistiche obbligatorie. Rimane, pertanto, confermato l’aumento delle aliquote gestione separata per i collaboratori e figure assimilate.
Per quanto riguarda le aliquote contributive, i massimali e minimali di reddito per l’anno 2015, le aliquote di computo si deve far riferimento alla circolare INPS n. 27 del 5 febbraio 2014.