INPS GESTIONE SEPARATA – Le aliquote contributive per il 2017
Con la circolare n. 21 del 31 gennaio 2017 l’INPS ha comunicato le aliquote, il valore minimale ed il massimale di reddito per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione Separata (art. 2, comma 26, della Legge n. 335/1995).
Per quanto riguarda le aliquote contributive e di computo è possibile distinguere le seguenti tre tipologie:
1) per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini IVA, iscritti alla gestione separata INPS e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria ne’ pensionati, l’aliquota contributiva, è stabilita in misura pari al 25 per cento.;
2) per i collaboratori e figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/95, l’art. 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92 ha, invece, disposto che l’aliquota contributiva e di computo è elevata per l’anno 2017 al 32 per cento;
3) per i soggetti già` pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) al comma 491 ha modificato quanto già` disposto in base al combinato dell’art. 2, comma 57 della legge 28 giugno 2012, n. 92 e dell’art. 46 bis, comma 1, lett. g), del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; conseguentemente, per le citate categorie, l’aliquota per il 2017, è confermata al 24 per cento.
Rimane altresì confermata allo 0,72% l’aliquota contributiva aggiuntiva relativa alla tutela maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale.
Per l’anno 2017 il massimale di reddito è pari a euro 100.324,00, mentre il minimale è pari a euro 15.548,00.
La circolare INPS è scaricabile al seguente LINK.