Per eseguire alcuni tipi di ristrutturazioni e modifiche ad edifici ed appartamenti, con le novità introdotte dalla Legge n° 164 dell'11 Novembre 2014 (c.d. "Sblocca Italia") sono state semplificate alcune procedure e abbattuti alcuni costi previsti dalla normativa in materia, ovvero il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)
Gli interventi "semplificati" di ristrutturazione possono riguardare il rinnovamento e la sostituzione di alcune parti, l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti, la realizzazione ed il miglioramento di servizi igienico-sanitari e tecnologici. E' possibile dividere un alloggio grande in due più piccoli, oppure unire alloggi contigui (sia sullo stesso piano che su piani differenti) per realizzarne uno più grande, modificare la superficie dell'abitazione secondo le nuove esigenze familiari. Tra le opere consentite è anche possibile rinnovare e sostituire parti strutturali degli edifici, come scale pilastri travi muri portanti e altro, ma se sono previsti questi tipi di interventi le procedure saranno differenti.
Non è possibile modificare la volumetria complessiva degli edifici e modificare la destinazione d’uso, per esempio non è possibile far diventare una casa un ufficio o altro.
Per dividere o unire appartamenti si possono eseguire i lavori senza dover ottenere alcun permesso da parte del Comune. Sarà comunque necessario, prima di dare inizio ai lavori, trasmettere al Comune, anche telematicamente se il Comune lo prevede, la Comunicazione di Inizio Lavori, la così detta CIL, accompagnata da una asseverazione di un tecnico abilitato alla professione .
Se gli interventi di ristrutturazione prevedono anche opere che riguardano le parti strutturali non si potrà utilizzare la CIL e si dovrà utilizzare il modulo di Segnalazione Certificata di Inizio Attività, la così detta SCIA.
I moduli per la CIL e la SCIA sono reperibili presso gli uffici tecnici del Comune.
I documenti che dovranno essere trasmessi all'amministrazione comunale sono:
- elaborato progettuale, cioè i disegni che fanno vedere le modifica dell’alloggio;
- comunicazione di inizio dei lavori asseverata, cioè sottoscritta da un professionista tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono coerenti con le regole e i piani approvati e che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che i lavori non interessano le parti strutturali dell'edificio.
- dati che identificano l'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori, che dovranno essere contenuti nella comunicazione di inizio lavori.
Quando i lavori saranno ultimati si potrà inviare al Comune anche una comunicazione di fine lavori. Questa comunicazione è valida ai fini dell’dell’ aggiornamento delle variazioni catastali (art 17 primo comma lettera b) dell’ art 17 regio decreto 13 aprile 1939 n. 652) e obbliga l'amministrazione comunale a inoltrare tempestivamente e direttamente la documentazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate.
Con lo "Sblocca Italia" per i lavori di frazionamento o accorpamento degli appartamenti i costi sugli oneri da pagare al Comune sono sostanzialmente diminuiti. Dovranno essere pagati solo nel caso in cui le trasformazioni effettuate determinano un aumento della superficie calpestabile dell’ appartamento che genera una erogazione maggiore di servizi da parte dell’amministrazione comunale, il così detto “carico urbanistico” (necessità di più acqua, più fognatura, più parcheggi……). I costi da pagare sono quantificati, comunque, solo rispetto alle opere di urbanizzazione, il costo di costruzione non dovrà essere pagato. Il calcolo degli oneri da pagare sarà quantificato dal comune secondo determinate tabelle parametriche deliberate dall’ amministrazione comunale.
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