Nuove modalità per le dimissioni dal 12 Marzo 2016
A decorrere dal 12 marzo 2016, il lavoratore dovrà obbligatoriamente rassegnare le dimissioni o acconsentire a una risoluzione consensuale del rapporto tramite una procedura telematica (art.26, D.Lgs. n.151/15) su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del Lavoro, trasmessi al datore di lavoro via Pec e alla Direzione Territoriale del Lavoro competente, con le modalità individuate con il decreto ministeriale 15 dicembre 2015.
A tal fine il lavoratore potrà procedere in autonomia o rivolgersi ai soggetti abilitati.
Le novità non si applicano:
nel caso in cui le dimissioni o la risoluzione consensuale intervengano in una sede protetta (ad esempio sindacati o DTL) o avanti alle commissioni di certificazione;
nei casi di risoluzione consensuale del rapporto o richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi 3 anni di vita del bambino o nei primi 3 anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi 3 anni decorrenti dalle comunicazioni della proposta di incontro con il minore adottando o dell’invito a recarsi all’estero per ricevere la proposta di abbinamento, casi per i quali è ancora richiesta la convalida del servizio ispettivo del Ministero del Lavoro competente per territorio.
al lavoro domestico.
Di seguito si riepilogano sinteticamente le indicazioni operative.
Lavoratore che convalida le dimissioni autonomamente
Il lavoratore non assistito da soggetto abilitato dovrà:
- richiedere, se ancora non in suo possesso, il codice Pin Inps all’Istituto;
- creare un’utenza, se ancora non in suo possesso, per l’accesso al portale ClicLavoro;
- accedere in autonomia, tramite il portale lavoro.gov.it, al form on-line per la trasmissione della comunicazione alla pagina di ricerca e selezione di una comunicazione;
- compilare il form (che per i rapporti decorrenti dal 2008 sarà in parte precompilato);
- trasmettere il modulo al datore di lavoro e alla Direzione Territoriale del Lavoro competente.
Lavoratore che si fa assistere da soggetti abilitati (tramite patronati, organizzazioni sindacali, commissioni di certificazione ed enti bilaterali).
Il lavoratore assistito da soggetto abilitato dovrà:
- recarsi da un soggetto abilitato(in questo caso non servono né il Pin dell’Inps né l’utenza ClicLavoro);
- accedere, con l’assistenza del soggetto, tramite il portale lavoro.gov.it, al form on-line per la trasmissione della comunicazione alla pagina di ricerca e selezione di una comunicazione;
- far compilare il form (che per i rapporti decorrenti dal 2008, sarà in parte precompilato);
- far apporre la firma digitale del modulo prodotto;
- far trasmettere al soggetto abilitato il modulo al datore di lavoro e alla Direzione Territoriale del Lavoro competente.
Articolo scritto grazie a materiale fornito dallo Studio Mainardi di Silvia Stangalini di Lentate sul Seveso.