Nuovi Obblighi di Trasmissione Dati al Sistema Tessera Sanitaria
In seguito all’emanazione del Decreto del MEF del 1° Settembre 2016 e alla sua pubblicazione
nella G.U. n°14 del 13/09/2016, sono stati individuati i nuovi soggetti obbligati, a partire dal
01/01/2016, alla trasmissione delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria (STS).
Questi nuovi soggetti si aggiungono a quelli che erano tenuti allo stesso adempimento già dal
01/01/2015.
Tale obbligo rientra nella più ampia riforma del sistema fiscale nazionale che prevede, già fin dallo
scorso anno, che l’Agenzia delle Entrate metta a disposizione di ciascun contribuente il modello
“730 precompilato”. All’interno di tale modello sono inserite, tra gli oneri detraibili, le spese
sanitarie, nelle quali rientrano anche quelle psicologiche/psicoterapeutiche.
Per inserire tali informazioni l’Agenzia delle Entrate ha imposto l’obbligo ai soggetti che effettuano
tali prestazioni, medici – psicologi ed altre figure professionali, di comunicare alla stessa Agenzia i
dati in proprio possesso relativi all’attività professionale espletata nei confronti dei propri
clienti/pazienti.
Fino al 31/12/2015 erano soggetti all’obbligo di trasmissione dei dati al STS solamente gli iscritti
all’albo dei medici chirurghi ed odontoiatri e le farmacie.
I nuovi soggetti tenuti all’obbligo dell’invio dei dati sanitari al STS, individuati dal decreto del MEF del 01/09/2016, sono:
– gli iscritti agli ordini professionali degli PSICOLOGI;
– gli iscritti agli ordini professionali degli INFERMIERI;
– gli iscritti agli ordini professionali delle OSTETRICHE;
– gli iscritti agli ordini professionali dei VETERINARI;
– gli iscritti agli ordini professionali DEI TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA
oltre alle parafarmacie e agli esercenti la professione sanitaria di ottico.
La circolare completa sull’argomento in esame è scaricabile dal sito nella sezione Archivio o direttamente da questo link.